Dal 1 settembre 2025 i trasporti su strada relativi a leghe che contengono piombo (compresi i rottami) con percentuali ≥ 0,25 % per piombo massivo e ≥ 0,025 % per polvere di piombo possono essere effettuati con le condizioni previste dall’Accordo Multilaterale in Deroga M366 (valido fino al 31 agosto 2027).